Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Albania
sul regolamento delle relazioni reciproche
(firmato il 23 marzo 2002 e approvato dal Parlamento albanese i 21 settembre 2002)

 

La Santa Sede e la Repubblica d'Albania, nel comune desiderio di rafforzare e di promuovere, in spirito di amicizia, le relazioni già esistenti tra di esse,

         e con l'intento di regolare, di comune accordo, lo statuto giuridico della Chiesa cattolica in Albania,

         hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1

         La Repubblica d'Albania garantisce la libertà di professare e di praticare in pubblico la religione cattolica.

         La Chiesa cattolica in Albania ha il diritto di organizzarsi e di perseguire la sua missione.

Articolo 2

         La Repubblica d'Albania riconosce la personalità giuridica pubblica delle istituzioni della Chiesa cattolica che godono del medesimo status secondo il diritto canonico, quali le arcidiocesi, le diocesi o amministrazioni apostoliche, le parrocchie, le comunità religiose, le missioni, le associazioni, i seminari, le scuole e le istituzioni educative a tutti i livelli, le istituzioni sanitarie, in seguito alla loro registrazione presso gli organi giudiziari.

 

Articolo 3

         La Santa Sede e la Chiesa cattolica in Albania godono di totale libertà di comunicazione e di corrispondenza l'una con l'altra.

         La Santa Sede e la Repubblica d'Albania terranno relazioni diplomatiche a livello di nunziatura apostolica e di ambasciata.

Articolo 4

         La Chiesa cattolica ha il diritto di possedere propri strumenti di comunicazione sociale e ha il diritto di utilizzare gli strumenti di comunicazione sociale pubblici, secondo le leggi della Repubblica d'Albania.

Articolo 5

         La competente autorità ecclesiastica ha il diritto di creare le strutture proprie della Chiesa, in particolare di erigere e modificare persone giuridiche ecclesiastiche, secondo il diritto canonico e nel rispetto della legislazione albanese.

         La Santa Sede sceglierà liberamente un ecclesiastico per l'ufficio di vescovo o di amministratore apostolico, il quale può essere un vescovo.

         Prima di rendere pubblica la nomina di un vescovo o di un amministratore apostolico la Santa Sede informerà, a titolo di cortesia e in forma riservata, il presidente della Repubblica d'Albania, tramite il ministro degli Esteri.

Articolo 6

         Al fine di adempiere i doveri del suo ministero pastorale, il vescovo o l'amministratore apostolico ha il diritto di invitare in Albania sacerdoti, membri di congregazioni religiose o laici che non abbiano la cittadinanza albanese, e di sottoscrivere la richiesta di residenza e il permesso di lavoro da costoro rivolti alle autorità albanesi, in conformità alle leggi della Repubblica d'Albania.

         Su formale richiesta del vescovo o dell'amministratore apostolico, verranno rilasciati un permesso di residenza e un permesso di lavoro finalizzati all'esercizio del ministero pastorale dietro versamento di una tassa nominale, secondo le leggi e le disposizioni albanesi.

Articolo 7

         La Chiesa cattolica ha il diritto di istituire e di gestire scuole, cliniche e centri sociali propri, in conformità alle relative leggi della repubblica d'Albania.

Articolo 8

         La Repubblica d'Albania ripristinerà le proprietà della Chiesa cattolica secondo le leggi albanesi e sosterrà la ri-registrazione di esse a nome della Chiesa cattolica presso gli uffici competenti della Repubblica.

Articolo 9

         In caso di questioni incerte, irrisolte o contese riferite alla Chiesa cattolica in Albania in generale o a specifiche comunità o istituzioni cattoliche, la Chiesa cattolica in Albania e l'autorità competente della repubblica d'Albania costituiranno una commissione «ad hoc» con il compito di trovare soluzioni accettabili da ambo le parti.

Articolo 10

         Qualora sorgessero in futuro difficoltà a proposito dell'interpretazione o dell'applicazione di queste norme, la Santa Sede e la Repubblica d'Albania procederanno di comune accordo in vista di una soluzione amichevole.

Articolo 11

         Questo Accordo entrerà in vigore al momento della reciproca notifica dell'adempimento, presso ciascuna Parte, delle procedure interne necessarie perché entri in vigore.

         Questo Accordo verrà disdetto allorché una Parte notificherà all'altra Parte la sua decisione per iscritto. L'accordo non avrà più vigore dopo novanta (90) giorni dalla data di notificazione.

 

         Tirana, 23 marzo 2002.

 

X Giovanni Bulaitis,
nunzio apostolico in Albania

Pandeli Majko, primo ministro
della Repubblica d'Albania